STATUTO
“G.E.N. – GRUPPO ESCURSIONISTI NATURALISTI –”(legge 266/91 sul volontariato)
Art. 1 DENOMINAZIONEE' costituita nel
rispetto del codice civile e della Legge 266/91 un’associazione di
volontariato denominata G.E.N. Gruppo Escursionisti Naturalisti, che
aderisce a Federazione Nazionale Legambiente Volontariato. L'Associazione è
apartitica, aconfessionale e non discrimina le persone in base alla loro
appartenenza etnica, sociale e al sesso. Il cambiamento di adesione e/o
affiliazione ad altre associazioni e/o federazioni di associazioni non
comporta modifica statutaria.
L'Associazione ha sede
legale in S. Antonio Abate (NA), Via Roma 189, non ha scopo di lucro, la sua
durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche
indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica
statutaria. Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’associazione svolge le attività di volontariato, assicura le iniziative e
persegue le seguenti finalità solidaristiche:
Art. 4 I SOCI
Fanno parte dell’associazione donne e uomini che condividono
i principi fondamentali del presente statuto, si impegnano a mettere a
disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a
rispettare le decisioni democratiche assunte, che ne abbiano fatta regolare
domanda e ricevuto regolare accoglimento.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e possono
essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età. I
soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati a norma
di legge. L’adesione all’associazione è libera. Tutte le prestazioni fornite
dai soci all’associazione sono interamente gratuite. E’ consentito solo ed
esclusivamente il rimborso di spese sostenute nell’interesse e per la
realizzazione delle finalità statutarie dell’associazione, previa esibizione
di probanti documenti giustificativi.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti
svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale,
volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e
disponibilità personali dichiarate.
Art. 7 ADESIONE/ESCLUSIONE DEL SOCIO
La domanda di adesione all’Associazione deve essere inoltrata
al Consiglio Direttivo della stessa, Il quale nè valuterà l’accoglimento.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il
Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere; un
Revisore o tre Revisori dei conti in base alle dimensioni raggiunte
dall'associazione tenendo conto del patrimonio o del numero dei soci. Tutte
le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA L'Assemblea è organo sovrano
dell'Associazione. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci ed è
convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da
chi ne fa le veci, mediante:· avviso scritto da inviare con lettera semplice
agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;·ed
avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'Assemblea dei
Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i
membri del Direttivo. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea il Revisore
o i Revisori dei conti.Deve inoltre essere convocata: a) quando il Direttivo
lo ritenga necessario; b) quando la richiede almeno un decimo dei Soci.
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione
devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria
l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il
trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E'
ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di
voto; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia
il numero dei presenti.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
eletto dall'Assemblea e composto da cinque a nove membri in base alle
dimensioni raggiunte dall'associazione. La convocazione del Consiglio
Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da
tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere richiedono il voto a
maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ha la
legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo
portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo
sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi
sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione
provengono: dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal
Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; dai contributi, donazioni,
lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio
Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo l'Associazione; da iniziative promozionali. I fondi
dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il
Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere
utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e
arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 IL BILANCIO
Il bilancio
dell’organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio di
ogni anno chiudendosi al trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio
consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un
anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate
per l’esercizio annuale successivo.
Art. 14 LE CONVENZIONI Le convenzioni tra
l’associazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Copia di ogni
convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’associazione
e consultabile da ogni socio. La sottoscrizione delle convenzioni deliberate
dall’Assemblea è di competenza del Presidente ovvero, in caso di assenza o
di impedimento, del Vice-Presidente.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE I beni patrimoniali
dell’associazione devono essere regolarmente inventariati. In caso di
scioglimento dell’associazione i beni patrimoniali residuati alla
liquidazione e l’eventuale attivo di bilancio saranno devoluti ad
un’associazione di volontariato con finalità similari.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti
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